Dalla bozza del nuovo Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi
dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili, per il rilancio delle politiche industriali, emerge la possibile introduzione di un nuovo credito d’imposta destinato a promuovere investimenti volti a perseguire obiettivi di migliore efficienza energetica nelle regioni meridionali.
In particolare, il credito sarebbe destinato a quelle imprese che effettuano investimenti nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad
ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 31 dicembre 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
La misura massima contenuta nel regolamento in realtà è recata in due articoli diversi, a
seconda che l’investimento sia rivolto al raggiungimento di maggiore efficienza energetica o di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, nel primo caso, l’articolo 38
individua come intensità massima il 30% per le grandi imprese, il 40% per le medie e il 50%
per le piccole.
Nel caso in cui, invece, gli investimenti siano volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili le intensità massime sono superiori, arrivando a seconda della
tipologia di investimento anche al 45% per le grandi imprese, al 55% per le medie e al 65%
per le piccole.
In ogni caso sarà un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del DL
energia a stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni, con particolare
riguardo alle procedure di concessione, ai costi ammissibili all’agevolazione, alla
documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa nè della base imponibile dell’Irap.
Altra caratteristica che rende tale agevolazione particolarmente allettante è la possibilità di
cumularla con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Fonte: Fiscal Focus (aut. Mattia Gigliotti)
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